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ACQUISTO CASA E CONDOMINIO

10/14/2016

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In Italia ci sono quasi 24 milioni di proprietari di immobili, persone che per esigenze varie ad un certo punto della loro vita, hanno deciso di acquistare una casa, magari accollandosi il debito di un mutuo per i prossimi trent’anni.
Molto spesso l’immobile si acquista con la classica formula "così come vista e gradito" che caratterizza la stragrande maggioranza dei contratti di compravendita.
La sensazione, a volte, è quasi come si trattasse non di un immobile ma di un pacco. Solo che dentro questo pacco potrebbe esserci la sorpresa.
Quanto è utile la collaborazione tra un Agente Immobiliare e l’amministratore? 

L’acquisto di un immobile è sicuramente quello più costoso della vita, spesso ci si documenta su alcuni aspetti tralasciandone altri, ugualmente molto importanti che andrebbero analizzati.
Negli ultimi anni ho notato una profonda attenzione da parte degli acquirenti alle pratiche notarili o alla contrattualistica, che hanno comunque la loro importanza, ma a volte meno prioritarie come lo è, invece, la consapevolezza di conoscere bene ciò che si compra.
Molti condomini a Roma sono vetusti e spesso c’è bisogno di interventi di ristrutturazione molto importanti e onerosi che possono essere imminenti.
Per chi ha appena acquistato casa, probabilmente indebitandosi, dover mettere mano al portafoglio per sanare le cose che già non andavano nello stabile, potrebbe non essere piacevole.
A mio giudizio ci sono alcuni quesiti che è il caso di porsi prima dell’acquisto: quanto mi costerà questo bene nel periodo in cui lo abiterò? Quanto pagherò di spese correnti? quanto di manutenzione straordinaria?
È opportuno conoscere anticipatamente tutte le spese che si dovranno affrontare dal momento in cui si diventa proprietari dell’immobile, quali ad esempio le spese di gestione condominiale (che si possono desumere dai verbali delle assemblee condominiali sugli anni precedenti), le spese di manutenzione ordinarie e le spese straordinarie già deliberate.
Sarebbe molto utile, inoltre, prevedere eventuali spese future che sono quelle legate allo stato dello stabile, informarsi sulla buona funzionalità degli impianti condominiali o sull’ultima volta che sono stati eseguiti lavori straordinari è un ottimo punto di riferimento.
Chi può fornire al potenziale acquirente di un immobile tutte queste informazioni? Sicuramente la figura professionale più accreditata è l’amministratore dello stabile che, nostro malgrado, solitamente conosciamo solo dopo aver acquistato casa.
Proprio dalla necessità di fornire informazioni sempre più corrette all’acquirente di un immobile, nasce la collaborazione tra due figure professionali che fino a ieri erano abbastanza distanti tra loro ovvero l’Agente Immobiliare e l’Amministratore di condominio.
Grazie alla collaborazione con l’Amministratore oggi l’Agente Immobiliare può fornire al potenziale acquirente, prima ancora di formulare una proposta di acquisto, notizie utili per determinare la bontà dell’affare.
L’Agente Immobiliare, debitamente autorizzato dal proprietario venditore, può contattare l’amministratore dello stabile prima di porre l’immobile sul mercato, prendendo tutte le informazioni necessarie e raccogliere la relativa documentazione di riferimento quale il regolamento di condominio e le tabelle millesimali, le ultime due delibere assembleari, il bilancio degli ultimi due anni ed eventualmente quali sono i lavori effettuati negli ultimi anni nel condominio.
Attualmente riesco a collaborare molto bene con molti Amministratori di Condominio e fornire informazioni più precise possibili al potenziale Acquirente, prima di intraprendere quel percorso così importante dell’acquisto dell’immobile.
Una cosa importantissima per l’acquirente è ricordarsi di richiedere, in sede di stipula dell’atto notarile, la “liberatoria” da parte dell’amministratore di Condominio attestante l’assenza di ratei condominiali scaduti e non pagati e la presenza o meno di litispendenze all’interno del condominio.
È utile ricordare che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con il venditore, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente (articolo 63, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile).
Per quanto riguarda invece il venditore è altrettanto utile ricordare di trasmettere all’Amministratore di Condomino la “Comunicazione di avvenuta stipula” in quanto, chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati, fino al momento in cui la stessa non viene inoltrata all’amministratore con copia autentica del titolo che determina il trasferimento della proprietà.
William Tessitore 

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    il mio obiettivo è quello, tramite esempi di tutti i giorni, di chiarire quelli che sono i dubbi di relativi ad una COMPRAVENDITA IMMOBILIARE.

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