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Legge n.208 del 28 dicembre 2015, Legge di Stabilità 2016 

1/22/2016

2 Comments

 
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Il 01 gennaio del 20 16 entra in vigore la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, meglio nota come legge di stabilità 2016, che contiene molte novità importanti per il settore immobiliare, per i proprietari di un immobile o per chi intende acquistare un’abitazione.  
Quali sono le maggiori novità della legge di stabilità 2016?

Abolizione della TASI e modifiche all’IMU.
La TASI non è più dovuta per i proprietari e per gli inquilini sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni di lusso.
E’ soppressa l’IMU per la casa assegnata al coniuge in caso di separazione o divorzio;
E’ stata ridotta  del 25% l’IMU per gli immobili locati a canone concordato (ossia contratti agevolati)
E’ stata ridotta  del 50% l’IMU per gli immobili concessi in comodato a genitori o figli;
Mi permetto una piccola riflessione, il 50% di sconto sull’IMU è un reale vantaggio? I costi di registrazione di un Comodato d’Uso sono pari ad una marca da bollo da €.16 ogni 4 pagine, ed €.200 per l’imposta di registro. 
 
Le agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa.
Il proprietario di un immobile che ha già usufruito delle agevolazioni fiscali “prima casa”, può acquistare un’altra abitazione (non di lusso categorie catastali A1, A8, e A9) usufruendo ugualmente delle agevolazioni fiscali, a condizione  che trasferisca la precedente abitazione entro un anno dall’acquisto, tale trasferimento potrà essere a titolo oneroso o a titolo gratuito (donazione).
Anche qui a mio giudizio lo Stato non ci rimette, solitamente quando si vende una prima casa e se ne acquista un’altra da adibire ad abitazione principale entro un anno, si usufruisce del totale credito di imposta (ovvero l’imposta di registro pagata per il primo acquisto viene totalmente detratta dalla seconda imposta), quindi nel caso di acquisto e successiva vendita non si può usufruire del credito d’imposta in sede di atto notarile.     
  
 Detrazioni fiscali per chi acquista da un’impresa di costruzione.
Acquistando un immobile di classe energetica A o B entro il 31 dicembre 2016 da un’impresa di costruzione, è possibile detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata per l’acquisto, tale importo potrà essere detratto dall’acquirente in dieci anni.
la mia impressione è che questa  norma sia destinata, come già capitato in passato, a far ripartire i Costruttori ed il mercato del nuovo, a discapito del piccolo proprietario immobiliare che vuol vendere il proprio immobile; (l'I.V.A. sugli immobili)
non sarebbe la prima volta, basti pensare sia al Rent ToBuy, che trova applicazione prevalentemente acquistando da società costruttrici, piuttosto ché al famoso Decreto-legge del 12 settembre 2014 n. 133 che all’Articolo 21 recita: “. Per l'acquisto, effettuato dal  01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro”, stante comunque l’obbligo di destinare il bene, entro sei mesi dall'acquisto,  alla locazione agevolata per almeno otto  anni, praticamente acquistando dal costruttore e locando l’immobile con canone agevolato, è possibile recuperare fino ad €.60.000 sui redditi.
 
Positiva è la  Proroga della detrazione Irpef per riqualificazione energetica e ristrutturazione edifici prorogata al 31 dicembre 2016 nella misura rispettivamente del 65% e del 50%.
 
 Il leasing immobiliare ad uso abitativo.
Ovvero poter usufruire del leasing immobiliare anche per l’acquisto dell’abitazione e non più per i soli beni immobili strumentali (capannoni, uffici, negozi).
L’impressione è che questo tipo di pagamento sia semplicemente un’alternativa al “rent to buy”, che per una serie di problematiche non ha riscosso molto successo.
La norma probabilmente agevola anche l’Istituto di Credito che essendo proprietario del bene, in caso di inadempimento del debitore per poter recuperare le somme non ha più il problema di dover affrontare lunghe e costose procedure di esecuzione immobiliare e vendita all’asta giudiziaria.
 
Piccola novità sulle locazioni:
è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.
 
circolo dei contanti
è stata alzata la soglia dell’uso del contante 1.000 euro a 3.000,00 euro è quindi possibile effettuare pagamenti in contanti fino ad un massimo di 2.999,00 euro. 
 
William Tessitore
 

2 Comments
rosella link
1/23/2016 01:55:16 am

Gentile William Tessitore,
lei ha semplificato un argomento così ostico in preziose, semplici, chiare illustrazioni. Grazie ! Non si smentisce, è un vero professionista del settore.

Reply
William Tessitore link
1/24/2016 12:07:18 am

Grazie e troppo gentile, questo è un piccolo blog creato da un Agente Immobiliare che ha come scopo quello di semplificare la comprensione dell'immobiliare a chi legge, spero sempre possa essere utile.
William Tessitore

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