![]() Cos’è una Visura Catastale? e per quale motivo è un documento importante per chi deve vendere o comprare un immobile? E’ il Certificato sul quale sono riportati i dati identificativi di un determinato bene immobile, i soggetti titolari, la categoria, la classe, l’indirizzo, la consistenza (vani), la superficie catastale, la rendita catastale e altri dati interessanti; da non confondere con la Visura Ipotecaria ove si evincono provenienze e proprietà, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, tanto è vero che si dice che il Catasto è probatorio solo ai fini fiscali. Questo Certificato ha assunto molta importanza dopo il D.L. n.78 del 31 maggio 2010 convertito nella L. n.122 del 30 luglio 2010, che tra le altre cose obbliga il notaio in sede di atto notarile, pena la nullità, di individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. Tale legge è finalizzata altresì a individuare i soggetti titolari di diritti reali sugli immobili, mediante l’incrocio fra gli archivi catastali e quelli dei registri immobiliari; L’ex N.C.E.U. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano) si è trasformato in Catasto Fabbricati e dipende direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Come si legge una Visura Catastale e su quali aspetti prestare maggiore attenzione.
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La storia: la Legge 865/1971 recante “Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica” che ha modificato ed integrato la vecchia Legge 167/1962, aveva come finalità quella di mettere sul mercato immobili a prezzi contenuti diretta a garantire il diritto della casa ai meno abbienti, anche attraverso l’acquisizione da parte del Comune di aree fabbricabili da concedere in diritto di superficie. Il principio di agevolazione all’acquisto per i meno abbienti comunque doveva assolutamente avere un vincolo contro la speculazione edilizia, calmierando (o meglio determinando) i prezzi in caso di futura vendita, come previsto all’articolo 35 sugli immobili acquistati ai sensi della Legge del 22 ottobre 1971 n.865, grava quindi una “Convenzione Urbanistica” che pone a secondo del contenuto della convenzione stessa alcuni vincoli tra cui il prezzo di massima cessione. In seguito le Leggi n.457/1978 e n.179/92 cambiano alcuni parametri ma, soprattutto, passano gli anni (44 fino ai nostri tempi) Roma si espande, le zone cambiano, i valori immobiliari crescono e tutti si ponevano un dubbio, il prezzo di vendita imposto vale solo tra il primo venditore (la cooperativa) ed il primo acquirente o anche per le future vendite? Due cassazioni le prima del 02 ottobre 2000 n.106 e l’altra del 04/04/2011 n.7630 danno come indicazione che il vincolo sul prezzo è valido solo nella prima compravendita, ma c’è un po’ di confusione e a sistemare tutto ci pensa la L. del 12 luglio 2011 n.106, la quale sancisce che i vincoli sul prezzo di massima cessione possono essere rimossi su richiesta del singolo, se passati cinque anni dal primo trasferimento e attraverso una convenzione da stipulare in forma pubblica con il Comune effettuata da ogni singolo proprietario e previo pagamento di un corrispettivo.
PERFETTO!!! Ma poi cosa accade???? |
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November 2020
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