La prima differenza fondamentale è che l’immobile non è di proprietà dell’utilizzatore ma della banca,
quindi in caso di inadempienza dell’utilizzatore, l’Istituto ha diritto alla restituzione dell’immobile, in questo modo la Banca eviterà lunghe e costose procedure di esecuzione immobiliare e successiva vendita all’asta giudiziaria, il massimo dello sforzo sarà il procedimento di sfratto nei confronti dell’utilizzatore. Tutti sappiamo che i tempi di procedura per l’esecuzione immobiliare in Italia sono sicuramente molto lunghi e spesso i “furbi” del caso sguazzano nella lentezza della burocrazia e delle procedure; mi è capitato spesso di vedere situazioni in cui persone in difficoltà nei pagamenti delle rate di mutuo, in beffa alla banca, hanno concesso in locazione l’immobile con lunghi contratti a sedicenti conduttori; i “fortunati” conduttori avendo stipulato il contratto di locazione prima del pignoramento, si vedono riconosciuto il contratto di affitto che diventa opponibile al pignoramento, con il risultato che chi acquisterà l’immobile tramite asta giudiziaria sarà obbligato a rispettare il contratto di locazione, con inevitabile perdita del valore del bene assegnato in asta, il tutto a danno del creditore. Sicuramente potrò essere impopolare, ma che il leasing immobiliare sia stato originato da un’esigenza delle Banche di poter prendere possesso del bene in caso di mancato pagamento del debitore lo trovo giusto; la difficoltà ad accedere al credito e la rigidità del nostro sistema bancario è dovuto proprio all’insicurezza dell’Istituto Mutuante di poter recuperare le somme in caso di mancato pagamento delle rate di mutuo, a danno di chi le rate le vuol pagare e si vede negare il mutuo magari perché ha un contratto di lavoro a progetto quindi identificato come “cliente a rischio”. La legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con la quale è stato introdotto il leasing immobiliare ha anche pensato a Clausole di salvaguardia per l’utilizzatore in caso di perdita del lavoro. Ci sono però a mio giudizio alcuni nodi da sciogliere nel leasing immobiliare: come ci si dovrebbe comportare se si vuole rivendere l’immobile? -Si potrà trasferire il contratto di leasing immobiliare? In tal caso la Banca concederà l’accollo liberatorio? - Si dovrà riscattare in anticipo il leasing immobiliare? -Sarà possibile andare in contro estinzione come un normale mutuo ipotecario? Nel caso venga a mancare il contraente, cosa si lascia agli eredi? - l’obbligo di continuare a pagare le rate di leasing? -Se si lascia in eredità un immobile gravato da un’ipoteca di un normale mutuo, è possibile vendere l’immobile estinguere contestualmente il debito ed incassare la somma a differenza, nel caso del leasing immobiliare? I tassi di mutuo non sono mai stati così vantaggiosi, quali saranno i tassi d’interesse del leasing immobiliare? Che convenienza economica può avere il leasing immobiliare? Probabilmente il tempo ci darà le giuste risposte, visto che le Banche si stanno ancora organizzando. Attenzione però, se da un lato è vero che gli Istituti di Credito devono avere maggiori garanzie per il recupero delle somme in caso di inadempienza, è anche vero che gli stessi tenderanno a vendere un prodotto ove il loro margine di guadagno sarà maggiore e magari il leasing immobiliare potrebbe essere uno di quei prodotti a vantaggio economico della Banca. Un consiglio molto importante, cerca di farTi consigliare nella scelta da un Family Broker che ha come scopo e principio etico quello di selezionare e consigliare il cliente affinché faccia l’operazione per lui più conveniente. Per informazione sui Family Broker convenzionati clicca qui William Tessitore
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Perché questo BLOGQuesto BLOG nasce per me in maniera spontanea, per condividere con chi ne avrà voglia le esperienze lavorative, le conoscenze e le problematiche di tutti i giorni di una compravendita immobiliare, Archivio
November 2020
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