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Provincia: ROMA Comune: ROMA Fascia/zona: Centrale/TESTACCIO (PIAZZA S.MARIA LIBERATRICE) Codice di zona: B1 Microzona catastale n.: 11 Tipologia prevalente: Abitazioni civili Destinazione: Residenziale
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Quale funzione ha una CAPARRA nella sottoscrizione di un Contratto Preliminare di Compravendita o in una Proposta di Acquisto/Preliminare di Compravendita? La caparra è quella somma di denaro che una parte consegna all'altra, al momento della conclusione del contratto per garantire l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. La CAPARRA può essere identificata come CONFIRMATORIA (art. 1385 c.c.), in questo caso se la parte che ha versato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte adempiente preferisce, può richiedere l'esecuzione del contratto (ex art. 2932 c.c.) o, diversamente, chiederne la risoluzione (art. 1453 c.c.) e l’integrale risarcimento del danno sofferto. Altresì la CAPARRA può essere identificata come PENITENZIALE (art. 1386 c.c.) ovvero se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la CAPARRA ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. La differenza sostanziale è che in questo secondo caso viene meno la possibilità per la parte adempiente, di richiedere l’esecuzione specifica del contratto o eventuale maggior danno. Quale CAPARRA viene solitamente utilizzata nei contratti preliminari?
Anche nel primo trimestre del 2018 il numero delle compravendite è aumentato, confermando il trend positivo iniziato ormai nel 2014. Nel primo trimestre del 2018 le compravendite immobiliari hanno fatto registrare una crescita del 4,3% rispetto al primo trimestre del 2017, anno in cui nel primo trimestre l’aumento delle transazioni è stato addirittura superiore del 6,3% rispetto allo stesso periodo del 2016. Nonostante l’aumento delle compravendite i prezzi continuano a scendere, qual è il motivo? Torniamo a parlare in un nostro post dell’Agibilità, con lo scopo di fare un po’ di chiarezza su un Certificato tanto discusso nelle compravendite, soprattutto dal punto di vista giuridico. Innanzitutto diamo la definizione di AGIBILITA’: “il Certificato di Agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.” Il punto di partenza è sicuramente la storia dell’agibilità che nasce con il nome di Abitabilità nel 1934, sino ad arrivare all’Agibilità dei giorni moderni. Cosa si intende per comodato d'uso gratuito di un immobile e quali vantaggi offre? La definizione del termine: ''Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto. Il comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803 del c.c.) e può essere redatto anche in forma verbale o scritta''. Sicuramente tutti noi sappiamo che ai fini di una compravendita l’immobile deve essere in regola dal punto di vista urbanistico, ed essere quindi conforme al progetto approvato! A volte non è così! Nel curare alcune compravendite ci siamo travati con il nostro staff a dover sanarne immobili non conformi al progetto approvato, problematiche che si sono verificate soprattutto per stabili più vetusti ove il costruttore, magari, cambiava le cose in corso d’opera senza presentare le dovute varianti (finestre posizionate in punti diversi, angoli di casa “prestati” al vicino o come una clamorosa che mi successe che l’attico era stato costruito sulla parte sbagliata del terrazzo, ovvero sul lato condominiale). Sono problemi che possono essere risolti? In sede di stipula dell’atto notarile di compravendita, il venditore deve fornire una serie di dichiarazioni con lo scopo di garantire chi acquista che il bene abbia tutti i requisiti per essere venduto, tra queste dichiarazioni ci sono quelle urbanistiche!
Colui che aliena l’immobile deve affermare e garantire che lo stesso è stato edificato in base a regolare Licena Edilizia o Permesso a Costruire ed è comunque in regola con gli strumenti edili ed urbanistici; ma il venditore è proprio certo di quello che sta dichiarando? Le norme contenute nei commi 63 e seguenti dell’articolo 1 della LEGGE N. 124 del 04 agosto 2017, concedono la possibilità che il corrispettivo della vendita sia consegnato in deposito al Notaio anziché essere versato immediatamente al venditore.
Il Notaio provvederà a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore del venditore, eseguita la pubblicità dell’atto notarile e verificata l’assenza di gravami e formalità pregiudizievoli. Il Notaio detrarrà, altresì, direttamente dal corrispettivo della vendita, tutte le eventuali somme destinate ad estinzione di oneri o spese non pagate dai venditori stessi. Occorre precisare che tale deposito non è obbligatorio ma facoltativo, e potrà avvenire solo se a richiederlo sia una delle parti del contratto. È scontato che tale facoltà sarà eventualmente richiesta dall'acquirente, il quale è ampliamene tutelato dalle nuove norme ma, quali possono essere le problematiche per il venditore? Con Sentenza n. 20707 del 2017 la Cassazione Civile - Sezione II- ha stabilito che non ricorre inadempimento del promittente venditore se il promissario acquirente è a conoscenza della - parziale o totale - abusività dell'immobile.
La sanzione della nullità, prevista dall'art. 40 della legge N. 47 del 28 febbraio 1985, in caso di assenza di dichiarazioni del venditore circa gli estremi della Concessione Edilizia (sia anche essa in sanatoria) o della presenza di condono edilizio, trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi come l’atto di compravendita, e non per quelli con efficacia obbligatoria come il preliminare di vendita (o compromesso). La dichiarazione, o la documentazione, che attesta la regolarità della edificazione, può essere fornita all'atto della stipulazione del contratto traslativo definitivo, o anche in corso di giudizio e prima della pronuncia della sentenza. |
Perché questo BLOGQuesto BLOG nasce per me in maniera spontanea, per condividere con chi ne avrà voglia le esperienze lavorative, le conoscenze e le problematiche di tutti i giorni di una compravendita immobiliare, Archivio
November 2020
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